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Questa pagina è una traduzione dal tedesco. Fa fede esclusivamente la versione tedesca. Vai alla versione tedesca

Condizioni generali di contratto, vendita e fornitura

(di seguito denominate in breve "condizioni generali") della PowUnity GmbH (di seguito denominato "imprenditore") per tutti i negozi giuridici tra l'imprenditore e terzi (di seguito denominati "partner contrattuali") Stato novembre 2015

I. Disposizioni generali
II. Offerta, determinazione dei prezzi
III. Documentazione commerciale e tecnica
IV. Consegna
V. Ritardo, perdita
VI. Condizioni di pagamento
VII. Riserva di proprietà, ritiro della merce
VIII. Garanzia, responsabilità
IX. Risarcimento danni, responsabilità da prodotto
X. Luogo di adempimento, foro competente, protezione dei dati

I. Disposizioni generali

(1) L’imprenditore esegue gli incarichi dei suoi contraenti e le forniture agli stessi esclusivamente sulla base delle presenti condizioni generali. Condizioni generali o particolari di un contraente, nonché accordi speciali difformi da quanto sopra, sono valide solo se ciò è stato concordato separatamente per iscritto.
(2) Qualora, in assenza di un accordo separato, vengano o siano state inviate tali condizioni del contraente, quest’ultimo rinuncia a qualsiasi eventuale effetto giuridico che ne possa derivare.
(3) Qualora il contraente intenda non riconoscere come valide per sé e nei propri confronti le condizioni generali dell’imprenditore, ne verrà informato in una comunicazione separata, affinché possano successivamente essere avviate trattative in merito tra l’imprenditore e il suo contraente. Fino a una diversa pattuizione scritta, restano in ogni caso valide le presenti condizioni generali dell’imprenditore.
(4) Le presenti condizioni generali restano valide anche qualora singole disposizioni dovessero risultare giuridicamente inefficaci.
(5) Le condizioni generali dell’imprenditore, una volta entrate in vigore tra il contraente e l’imprenditore, si applicano, senza ulteriore specifica indicazione, anche a tutti i futuri contratti tra le stesse parti.
(6) Le presenti condizioni si applicano a tutti gli atti giuridici, ma alle operazioni con i consumatori ai sensi della legge sulla tutela dei consumatori solo nella misura in cui non siano in contrasto con le disposizioni del primo capo di tale legge.
(7) Senza autorizzazione scritta da parte dell’imprenditore, i suoi collaboratori non sono autorizzati a revocare, integrare o modificare le presenti condizioni. Tuttavia, qualora tali impegni siano vincolanti per l’imprenditore ai sensi della legge sulla tutela dei consumatori, egli può recedere dal contratto in qualsiasi momento.
(8) È fatto divieto al contraente di trasferire a terzi, senza il consenso scritto dell’imprenditore, i propri diritti e obblighi derivanti da un contratto con l’imprenditore.
(9) La revoca, l’integrazione o la modifica dei contratti richiede, per la sua validità, la forma scritta.
(10) Nei paesi in cui sono presenti società STASTO proprie, si applicano le rispettive Condizioni generali di contratto, vendita e fornitura.

II. Offerta, determinazione dei prezzi

(1) Le offerte al committente possono essere accettate da quest’ultimo solo mediante una dichiarazione di accettazione scritta oppure mediante l’effettivo adempimento. L’offerente resta vincolato alla propria offerta per un periodo di 4 settimane dal momento della ricezione da parte del committente.
(2) Le offerte del committente sono in linea di principio senza impegno. Il committente è in ogni momento – anche dopo aver ricevuto una presa di posizione del partner contrattuale – autorizzato a modificare o revocare le proprie offerte. Un’eventuale conferma d’ordine da parte del partner contrattuale vincola il committente – indipendentemente dalle sue precedenti azioni – solo quando questi, a sua volta, trasmette al partner contrattuale una conferma d’ordine scritta oppure procede effettivamente all’adempimento.
(3) I preventivi del committente sono in linea di principio non vincolanti. Essi rappresentano soltanto un invito al partner contrattuale a presentare un’offerta. La loro elaborazione è gratuita, salvo diverso accordo preventivo tra le parti contrattuali. Le prestazioni che vanno oltre il consueto ambito di un preventivo, quali lavori di progettazione, disegni costruttivi, viaggi ecc., vengono addebitate secondo i criteri di calcolo abituali del committente.
(4) Nella redazione dei preventivi il committente non è tenuto a considerare circostanze specifiche dell’ordine che non gli siano state comunicate. Il partner contrattuale è tenuto a informare in modo completo il committente su tutte le circostanze che potrebbero influire sull’entità dell’impegno lavorativo e sui costi.
(5) Le indicazioni contenute in preventivi, prospetti, circolari, cataloghi, annunci, illustrazioni, listini prezzi ecc. riguardanti tipo, entità, dotazione e prezzi delle merci o delle prestazioni ecc. non sono vincolanti.
(6) I prezzi si intendono, salvo diverso accordo, in euro al netto, senza IVA, imballati franco magazzino Innsbruck, senza carico, trasporto, assicurazione, dazi, tasse o altri oneri accessori. Un aumento dei costi di produzione (salari, materiali, amministrazione, energia, modifiche dei moduli ecc.) tra il momento della conclusione del contratto e il suo adempimento da parte del committente autorizza quest’ultimo a un corrispondente aumento di prezzo. Gli ordini senza accordo sul prezzo vengono fatturati ai prezzi in vigore il giorno dell’emissione della fattura, tenendo conto dei costi di produzione allora applicabili.
(7) Le modifiche tecniche o le deviazioni da disegni e specifiche di qualsiasi tipo devono essere accettate dal partner contrattuale, purché non contrastino con lo scopo d’uso perseguito da quest’ultimo.

III. Documentazione commerciale e tecnica

(1) Tutti i documenti commerciali e tecnici redatti o consegnati dall’imprenditore restano di proprietà dell’imprenditore. Qualsiasi pubblicazione, diffusione o altro utilizzo di tali documenti è consentito solo con il consenso scritto dell’imprenditore. In particolare, tali documenti non possono essere messi a disposizione di terzi.
(2) L’imprenditore è libero di richiedere in qualsiasi momento la restituzione di tutti i documenti, senza obbligo di indicarne i motivi, a spese del partner contrattuale.

IV. Consegna

(1) In mancanza di un accordo separato, la prestazione o la fornitura si considera concordata “franco fabbrica (magazzino)”. Un eventuale montaggio, qualora non sia incluso nel prezzo in base a un accordo separato, deve essere fatturato secondo i principi di calcolo dell’azienda.
(2) Se, in base a un accordo separato, la merce deve essere consegnata dall’imprenditore a un luogo determinato, tale consegna non si considera “franco destino” senza un ulteriore accordo. L’imprenditore è libero di scegliere il mezzo di trasporto. Egli è inoltre autorizzato, anche senza incarico separato del partner contrattuale, a stipulare a spese di quest’ultimo un’assicurazione (in particolare assicurazione trasporto o montaggio). I relativi costi non sono inclusi nel prezzo e possono essere addebitati al momento della stipula dell’assicurazione.
(3) Tutti i rischi passano al più tardi al partner contrattuale al momento dell’adempimento da parte dell’imprenditore. Ciò vale anche per le consegne parziali. In caso di consegna “franco fabbrica (magazzino)”, il momento dell’adempimento è quello in cui l’imprenditore invia al partner contrattuale la comunicazione della propria disponibilità alla spedizione. In caso contrario, il rischio passa al partner contrattuale – indipendentemente dalla clausola di consegna concordata (Incoterms ecc.) – nel momento in cui la merce lascia lo stabilimento o il magazzino dell’imprenditore.

V. Ritardo, perdita

(1) Il termine di consegna viene indicato come settimana di calendario – entro la quale deve essere adempiuto – e si intende “franco fabbrica (magazzino)”. Esso è vincolante solo se è stato espressamente definito come tale.
(2) Se il partner contrattuale è assente al momento del termine di consegna o è in mora con le misure necessarie per l’esecuzione della consegna, la prestazione o consegna si considera in ogni caso da lui accettata. Ciò vale anche per le consegne parziali.
(3) Se una prestazione o consegna è ritardata per un motivo non imputabile all’imprenditore, il termine di prestazione o consegna si prolunga in modo adeguato anche senza una dichiarazione separata dell’imprenditore, senza che l’imprenditore debba rispondere di conseguenze di mora di qualsiasi tipo – ciò anche qualora l’imprenditore sia già in mora. In caso di eccessivo aggravio dell’esecuzione dell’ordine, l’imprenditore ha il diritto di recedere, con esclusione di pretese di risarcimento danni. Se l’esecuzione di un contratto è ostacolata da forza maggiore, l’imprenditore è liberato dai propri obblighi contrattuali. In tal caso, tuttavia, l’imprenditore è autorizzato, dopo il venir meno dell’impedimento, a eseguire la consegna o la prestazione.
(4) Se il ritardo è imputabile all’imprenditore, il partner contrattuale può, dopo aver concesso un congruo termine supplementare di almeno quattro settimane, richiedere l’adempimento oppure – solo in caso di colpa dell’imprenditore – dichiarare il recesso dal contratto. Tale dichiarazione deve essere resa dal partner contrattuale già al momento della fissazione del termine supplementare, in forma scritta, incondizionata e determinata.
(5) L’imprenditore può in ogni caso – senza far sorgere conseguenze di mora – subordinare il rispetto del termine di prestazione o consegna al ricevimento degli acconti pattuiti, al puntuale pagamento di altre pretese aperte, al chiarimento di questioni aperte sorte successivamente, alla disponibilità di tutti i mezzi necessari (ad es. modelli, disegni, progetti ecc.), all’adempimento di tutti i presupposti tecnici nonché all’adempimento di tutti gli altri obblighi contrattuali.
(6) Nella misura consentita dalla legge – in ogni caso per colpa lieve – sono in linea di principio escluse le pretese di risarcimento danni dovute a un ritardo di consegna.
(7) Il partner contrattuale deve provvedere a proprie spese all’ottenimento delle autorizzazioni amministrative, dei permessi di terzi nonché alla presentazione delle comunicazioni alle autorità.
(8) In mancanza di diverso accordo scritto, l’imprenditore è autorizzato a effettuare consegne parziali e anticipate e ad emettere le relative fatture parziali.
(9) Eventuali danni o perdite devono essere accertati per iscritto dal destinatario della merce o della prestazione contestualmente al ricevimento, facendo valere le pretese nei confronti del consegnatario (ad es. vettore). A causa di un danno da trasporto o di una mancanza non è possibile né rifiutare l’accettazione della merce né non riconoscere la fattura.
(10) Un collaudo congiunto della merce prodotta dall’imprenditore da parte di entrambi i contraenti avviene dopo la consegna solo in caso di accordo espresso. In tal caso, in mancanza di un accordo separato, il partner contrattuale deve sostenere i costi che ne derivano per entrambe le parti.
(11) Se il partner contrattuale non accetta la merce o la prestazione conforme al contratto nel luogo o al momento giusto, l’imprenditore può recedere dal contratto anche dopo aver concesso un congruo termine supplementare. Il partner contrattuale risponde di tutti i danni che ne derivano. In caso di pericolo in mora, l’imprenditore può procedere alla migliore realizzazione possibile per conto del partner contrattuale, senza essere tenuto a risarcirlo. L’imprenditore può inoltre provvedere, a spese del partner contrattuale, al deposito presso terzi.

VI. Condizioni di pagamento

(1) Salvo diverso accordo scritto, il corrispettivo è esigibile senza detrazione entro 30 giorni dalla data della fattura. In caso di pagamento entro 14 giorni dalla data della fattura è consentito uno sconto del 2 %, a condizione che a tale data tutte le obbligazioni esigibili siano state pagate.
(2) I pagamenti mediante assegno o cambiale avvengono solo in conto pagamento. Tutte le spese e le commissioni bancarie connesse ai bonifici nonché all’emissione o all’incasso di cambiali o assegni sono a carico del partner contrattuale.
(3) In caso di protesto o regresso di cambiali oppure di mancato pagamento di una fattura esigibile, tutte le fatture diventano immediatamente esigibili senza necessità di una dichiarazione espressa di scadenza. Lo stesso vale in caso di un sostanziale peggioramento della situazione patrimoniale del partner contrattuale.
(4) Il ritardo di pagamento si verifica automaticamente senza ulteriore sollecito. In caso di ritardo di pagamento decadono tutti i diritti già sorti o futuri del partner contrattuale derivanti da penali contrattuali concordate.
(5) In caso di ritardo di pagamento sono convenuti interessi di mora nella misura del 12 % p.a., fermo restando l’obbligo di risarcire un eventuale maggior danno da interessi o perdita di cambio.
(6) Dopo che il recesso dal contratto è divenuto efficace, il partner contrattuale è tenuto a restituire immediatamente, senza ulteriore sollecito e a proprie spese, la merce già consegnata all’imprenditore, a corrispondere il risarcimento per un’eventuale diminuzione di valore e a rimborsare tutte le spese sostenute dall’imprenditore nell’ambito dell’esecuzione del contratto e della sua risoluzione. A compensazione del danno derivante in tale contesto, il partner contrattuale deve pagare, senza ulteriori prove e con immediata esigibilità, una penale di annullamento pari al 20 % dell’importo lordo della fattura. La penale di annullamento non esclude la rivendicazione di un danno ulteriore.
(7) Il partner contrattuale non è autorizzato a compensare i propri crediti con i crediti dell’imprenditore.

VII. Riserva di proprietà, ritiro della merce

(1) Fino al completo pagamento dell’importo della fattura comprensivo di interessi, oneri e spese, nonché fino al completo adempimento di tutti gli altri obblighi finanziari presenti e futuri del contraente in relazione alla fornitura della merce e in virtù di tutte le altre forniture e prestazioni, la merce consegnata – anche se già montata e installata – rimane di proprietà illimitata dell’imprenditore. Il contraente è tenuto, a proprie spese e di propria iniziativa, a compiere tutti gli atti che, a seconda del luogo in cui si trova la merce, siano necessari per la costituzione e la conservazione della riserva di proprietà.
(2) La vendita o la costituzione in pegno della merce soggetta a riserva di proprietà è consentita solo con l’espresso consenso dell’imprenditore e in nessun caso dopo la sospensione dei pagamenti; in tal caso il contraente è tenuto a informare i propri acquirenti della riserva di proprietà dell’imprenditore. Indipendentemente da ciò, il contraente offre sin d’ora irrevocabilmente, in caso di rivendita di tali merci, la cessione all’imprenditore, a titolo di pagamento per la sua soddisfazione, di tutti i crediti che ne derivano. L’imprenditore può accettare tale proposta di cessione in qualsiasi momento e senza limiti di tempo. Tutte le imposte e i costi connessi sono a carico del contraente.
(3) Fino al completo adempimento di tutti gli obblighi finanziari, il contraente non è inoltre autorizzato a trattare o trasformare le merci consegnate, né a collegarle con altri beni. In caso contrario, l’imprenditore acquisisce la piena proprietà dei beni risultanti dalla lavorazione, trasformazione o unione.
(4) In caso di pignoramento o di qualsiasi altra forma di rivendicazione sulle merci consegnate, il contraente è tenuto a informare immediatamente l’imprenditore e, a proprie spese, a intraprendere tutte le misure necessarie per tutelare il diritto di proprietà dell’imprenditore. Qualora l’imprenditore provveda alla separazione della merce soggetta a riserva di proprietà, egli può disporne il deposito a spese e rischio del contraente. Quest’ultimo è tenuto a rimborsare all’imprenditore tutte le spese sostenute in relazione all’esercizio del diritto di proprietà.
(5) Il ritiro della merce consegnata non equivale a un recesso dal contratto, salvo espressa dichiarazione in tal senso da parte dell’imprenditore.

VIII. Garanzia, responsabilità

(1) Salvo accordi particolari, a decorrere dal passaggio del rischio si applica un periodo di garanzia di 36 mesi. Per i pezzi di ricambio e le riparazioni il periodo di garanzia è di 36 mesi.
(2) I difetti visibili o le parti mancanti devono essere contestati, a pena di esclusione della garanzia, senza indugio, al più tardi però entro 8 giorni dall’inizio del periodo di garanzia – i difetti occulti entro 8 giorni dalla loro scoperta – mediante lettera raccomandata pervenuta all’imprenditore, con immediata sospensione di ogni eventuale lavorazione; in caso contrario, la merce si considera accettata senza riserve, regolare e priva di difetti.
(3) L’imprenditore, validamente informato di un difetto, può adempiere al proprio obbligo di garanzia, a sua scelta, come segue:
a. riparazione della merce in loco;
b. riparazione presso l’imprenditore o in un altro luogo indicato dall’imprenditore, previa spedizione da parte del partner contrattuale;
c. sostituzione della merce difettosa, che con ciò passa in proprietà dell’imprenditore, oppure
d. sostituzione delle parti difettose della merce, che con ciò passano in proprietà dell’imprenditore.

In caso di mancata esecuzione o di esecuzione non esente da difetti delle suddette misure, nonostante sollecito e fissazione di un congruo termine supplementare, il partner contrattuale ha diritto a una riduzione del prezzo. In mancanza di accordo sull’entità della riduzione del prezzo o nei casi di un difetto essenziale e insanabile, sussiste unicamente il diritto di risoluzione del contratto. Nell’ambito della garanzia non gravano sull’imprenditore ulteriori obblighi.
(4) I costi derivanti dalle misure di cui al punto 3 del presente articolo sono a carico del partner contrattuale, ad eccezione delle spese di spedizione della merce sostitutiva o dei pezzi di ricambio. In linea di principio, l’estensione della garanzia per le merci esportate in paesi extra‑doganali è limitata alle prestazioni che, in caso di garanzia, sarebbero sorte nel luogo di attraversamento della frontiera.
(5) La riparazione o la sostituzione devono essere comunicate dall’imprenditore con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data prevista. Se il partner contrattuale, per motivi a lui imputabili, non è presente a tale appuntamento o ostacola la riparazione o la sostituzione o le rende impossibili, ciò vale come rinuncia ai diritti di garanzia.
(6) La garanzia dell’imprenditore è esclusa qualora il partner contrattuale non abbia rispettato le istruzioni o le condizioni di esercizio dell’imprenditore, il difetto sia stato causato dal partner contrattuale o da terzi, questi abbiano effettuato o fatto effettuare manipolazioni o riparazioni sulla merce, il partner contrattuale non consenta in misura sufficiente la possibilità di riparazione oppure finché il partner contrattuale non adempia ai propri obblighi – in particolare quelli di pagamento. Inoltre, la garanzia è esclusa per i pezzi di consumo e di usura (membrane, elementi in gomma, guarnizioni ecc.). La garanzia vale inoltre solo per i difetti che si manifestano nel rispetto delle rispettive condizioni di esercizio e in caso di uso normale.
(7) In mancanza di un accordo separato, l’imprenditore non assume alcuna garanzia per modifiche o trasformazioni di merci vecchie o estranee all’azienda, né in caso di fornitura di merci usate.
(8) Nell’ambito della garanzia non sussiste alcun diritto nei confronti dell’imprenditore a indennizzo o risarcimento danni di qualsiasi tipo (ad es. costi consequenziali, costi di posa e sostituzione, mancato guadagno, spese di trasporto e di accesso ecc.).

IX. Risarcimento danni, responsabilità per danno da prodotti

(1) In caso di risarcimento danni, l’imprenditore è responsabile solo per dolo o colpa grave. È esclusa la responsabilità per colpa lieve, così come il risarcimento di danni consequenziali e patrimoniali, perdite di interessi nonché danni derivanti da pretese di terzi nei confronti del partner contrattuale.
(2) In caso di colpa grave, la responsabilità per danni è in ogni caso limitata a 10 volte l’importo netto fatturato della merce fornita che ha causato il danno.
(3) In caso di mancato rispetto di eventuali condizioni dell’imprenditore relative al montaggio, alla messa in funzione e all’utilizzo, qualsiasi risarcimento danni è escluso.
(4) Salvo disposizioni di legge inderogabili in senso contrario, è esclusa qualsiasi responsabilità per danni ai sensi della legge sulla responsabilità da prodotto e di altre norme comparabili, indipendentemente dall’ordinamento giuridico da cui derivano. Il partner contrattuale si impegna a trasferire questo esonero da responsabilità a favore dell’imprenditore ai rispettivi acquirenti, ad obbligarli a loro volta al trasferimento fino all’ultimo utilizzatore e a redigere a tal fine idonea documentazione probatoria. Le pretese di terzi a titolo di responsabilità da prodotto sono in ogni caso a carico del partner contrattuale nel rapporto interno, cosicché questi, in particolare, è tenuto a tenere immediatamente indenne e manlevare l’imprenditore in caso di rivalsa nei suoi confronti. L’imprenditore non assume alcuna responsabilità per prodotti o informazioni sui prodotti immessi sul mercato dal partner contrattuale.
(5) Nell’ambito dell’immissione in commercio dei prodotti dell’imprenditore, il partner contrattuale deve garantire che il processo di ulteriore cessione possa essere comprovato – in particolare per quanto riguarda nome e indirizzo dell’acquirente, tipo di prodotto e data di vendita. Il partner contrattuale è inoltre tenuto a informare i propri dipendenti in modo continuativo e documentabile su tutte le informazioni e istruzioni che l’imprenditore fornisce con i suoi prodotti, nonché sulle disposizioni di legge e sugli ordini delle autorità. Ciò vale anche nei confronti degli acquirenti del partner contrattuale, cosicché questi è tenuto, mediante adeguate istruzioni al proprio personale di vendita, a informare e consigliare in modo esaustivo i propri acquirenti. Il partner contrattuale è tenuto a comunicare immediatamente all’imprenditore eventuali errori dei prodotti o delle informazioni sui prodotti dell’imprenditore di cui venga a conoscenza e a monitorare la conformità tra le informazioni sui prodotti, le istruzioni di posa e installazione, le possibilità di impiego ecc. relative ai prodotti dell’imprenditore e lo stato attuale della scienza e della tecnica; in caso di discrepanze dovrà informare immediatamente l’imprenditore e astenersi immediatamente da qualsiasi ulteriore immissione in commercio dei prodotti in tali casi.
(6) Il partner contrattuale è tenuto a conservare tutti i documenti, atti e prove per un periodo di almeno 10 anni dall’immissione in commercio o dalla cessione dei prodotti e a consegnarli integralmente e senza indugio su richiesta.

X. Luogo di adempimento, foro competente, protezione dei dati

(1) Il luogo di adempimento per tutte le forniture e i pagamenti è Innsbruck, anche se la consegna avviene effettivamente in un altro luogo.
(2) Per tutti i contratti conclusi tra l’imprenditore e il suo partner contrattuale e per tutte le pretese derivanti dall’esistenza giuridicamente valida o dalla mancanza di esistenza di tali contratti, viene concordata l’applicazione del diritto sostanziale austriaco.
(3) Come foro esclusivo per tutte le controversie derivanti da un contratto viene concordato il tribunale di volta in volta competente per materia per Innsbruck. Tuttavia, l’imprenditore può anche convenire in giudizio il partner contrattuale presso un altro foro, nazionale o estero.
(4) Nell’ambito dell’elaborazione elettronica dei dati, tutti i dati dei partner contrattuali rilevanti per i rapporti commerciali vengono memorizzati nel rispetto della legge sulla protezione dei dati.